SIN-DEM -
SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROLOGIA
“Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze”
STATUTO
DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE
Art. 1 – Il Gruppo di Studio Demenze della SIN, per
soddisfare esigenze di maggior operatività ed
agibilità organizzativa e per potersi interfacciare
con altre Società ed Associazioni già esistenti
nell’area clinico-scientifica delle demenze, si tra
sforma in Associazione Autonoma Aderente alla
SIN con la dizione “
SIN-DEM Associazione Autonoma Aderente alla SIN per
le demenze
”. La
sigla “SIN-DEM” identifica a tutti gli effetti l’As
sociazione.
Art. 2 – La SIN-DEM ha sede presso la sede del Pres
idente Onorario o del Presidente pro-tempore.
Art. 3 – La SIN-DEM ha lo scopo di promuovere lo sv
iluppo della ricerca scientifica di base e
clinica nel campo delle demenze.
Per conseguire tale obiettivo la SIN-DEM svilupperà
iniziative volte anche alla formazione ed
aggiornamento degli specialisti ed al miglioramento
della qualità in questo settore. L’attività della
SIN-DEM è coordinata con gli interventi di istituzi
oni pubbliche e private aventi analoghe finalità a
livello europeo ed extraeuropeo.
Art. 4 – La SIN-DEM si propone come Società scienti
fica che auspica l’adesione di tutti gli studiosi
e cultori interessati alle demenze.
Art. 5 - La SIN-DEM non ha scopi di lucro.
Art. 6 - La SIN-DEM può istituire Sezioni Regionali
e/o Interregionali.
Art. 7 - La SIN-DEM si propone di perseguire gli sc
opi statutari mediante:
a)
l’organizzazione di congressi scientifici nazionali
ed internazionali anche in concerto
con la Società Italiana di Neurologia (SIN);
b)
eventuali riunioni scientifiche delle Sezioni Regio
nali ed Interregionali;
c)
altre riunioni programmate e finalizzate alla promo
zione della ricerca e dell’attività
scientifica;
d)
la promozione e la partecipazione a progetti di for
mazione continua e manageriale anche
attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e l
a elaborazione di linee guida che si
inseriscano nel quadro complessivo delle linee guid
a internazionali;
e)
la promozione e la diffusione dell’informazione sul
le demenze;
f)
il coordinamento delle ricerche scientifiche sulle
demenze;
g)
il favorire mediante borse di studio, premi e pubbl
icazioni il progresso delle conoscenze
aventi una precisa attinenza con le demenze;
h)
la promozione di ricerche epidemiologiche, patogene
tiche, cliniche e farmacologiche nel
campo delle demenze;
i)
l’eventuale creazione di una rivista, o l’adozione
di una rivista già esistente quale organo
ufficiale della società;
j)
l’adesione ad iniziative internazionali aventi le s
tesse finalità;
k)
il collegamento con Società Scientifiche nazionali
ed internazionali;
l)
il collegamento con le Associazioni nazionali ed in
ternazionali dei pazienti e familiari.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 8 – Il patrimonio della SIN-DEM è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili che diverranno propriet
à della SIN-DEM;
b)
da eventuali fondi di riserva costituiti con le ecc
edenze di Bilancio;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della SIN-DEM sono costituite:
a.
dalle quote sociali;
b.
dall’utile eventuale derivante da manifestazioni cu
lturali e scientifiche o
partecipazioni ad esse;
c.
da ogni entrata che concorra ad incrementare l’atti
vo sociale.
Art. 9 - L’esercizio finanziario ha durata annuale,
decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’eserc
izio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
Bilancio consuntivo e quello preventivo del succes
sivo esercizio.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, a
nche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi e riserve durante la vita dell’Associa
zione stessa; l’eventuale avanzo di gestione sarà
impiegato per la realizzazione delle finalità istit
uzionali dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patri
monio verrà devoluto ad altra Associazione avente
finalità analoga.
SOCI
Art. 10 - La SIN-DEM ha tre categorie di soci:
•
Soci Fondatori;
•
Soci Ordinari;
•
Soci Onorari.
Art. 11- I Soci Fondatori sono tutti coloro che han
no costituito la SIN-DEM ed hanno pagato la
quota per la costituzione formale della Società. I
Soci Fondatori sono comunque tenuti al
pagamento di quote annuali della stessa entità di q
uelle dovute dagli altri Soci. La qualità di Socio
Fondatore si perde per decesso o per dimissioni vol
ontarie. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in
assemblea e possono essere eletti a tutte le carich
e sociali. Nel caso che un Socio Fondatore cessi
nell’attività della SIN-DEM, il Consiglio dei Soci
Fondatori procederà alla sua sostituzione
designando a maggioranza qualificata dei 4/5 dei pr
esenti un Socio Ordinario.
Art. 12 - Per diventare Socio Ordinario è necessari
o essere in possesso della specializzazione in
Neurologia, Clinica delle Malattie Nervose e Mental
i, Neurofisiopatologia e/o aver partecipato a
ricerche inerenti le demenze in termini riconosciut
i a livello internazionale.
La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata
da due Soci Fondatori e indirizzata al
Presidente della SIN-DEM. Ad essa dovrà essere alle
gato un curriculum vitae.
L’ammissione è deliberata, a maggioranza qualificat
a dei 4/5 dei presenti, dal consiglio dei Soci
Fondatori. Gli ammessi sono tenuti a versare la quo
ta annuale nella misura stabilita. Essi acquistano
diritto di voto in Assemblea subito dopo il versame
nto della quota associativa. I Soci Ordinari
possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
Art. 13 - soppresso
Art. 14 – Possono essere riconosciuti Soci Onorari
personalità italiane e straniere o enti che si siano
particolarmente distinti per le loro attività di st
udio e di ricerca nell’ambito delle demenze. La
nomina è effettuata con delibera all’unanimità del
Consiglio dei Soci Fondatori. I Soci Onorari
italiani e stranieri sono esentati dal pagamento de
lla quota annuale di associazione. Essi non
possono ricoprire cariche sociali. Il Presidente On
orario partecipa alle riunioni del Consiglio dei
Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo con parere
consultivo.
Art. 15 – La qualità di Socio Ordinario ed Onorario
si perde per decesso, per dimissione, per
indegnità riconosciuta dal Consiglio dei Soci Fonda
tori con delibera ratificata dall’Assemblea dei
Soci e per morosità. La perdita della qualità di So
cio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi
della Società.
Art. 16 - La SIN-DEM ha i seguenti Organi Sociali:
•
Il Consiglio dei Soci Fondatori;
•
L’Assemblea dei Soci;
•
Il Consiglio Direttivo;
•
La Presidenza;
•
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
•
Il Collegio dei Probiviri.
Art. 17 - Il Consiglio dei Soci Fondatori è presied
uto dal Presidente.
Esso ha il compito di tracciare le strategie operat
ive dell’Associazione.
Elegge 3 dei 7 componenti elettivi del Consiglio Di
rettivo, indicandoli tra i soci Fondatori a
votazione palese e maggioranza qualificata dei 4/5
dei presenti.
Non sono previste deleghe.
E’ l’unico organo competente a modificare lo Statut
o della SIN-DEM, sentito il Consiglio Direttivo,
o a sciogliere la SIN-DEM stessa.
Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioran
za dei 4/5 dei Soci Fondatori presenti.
Per lo scioglimento della Associazione è necessaria
la maggioranza dei 4/5 dei Soci Fondatori
presenti.
Tutte le deliberazioni del Consiglio dei Soci Fonda
tori entrano in vigore all’atto dell’approvazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno,
deve essere convocato dal Presidente in via
ordinaria, in concomitanza con l’attività scientifi
ca programmata.
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, d
el Consiglio dei Soci Fondatori deve essere fatta
per iscritto al domicilio dichiarato dal Socio o al
suo indirizzo e-mail e spedita almeno 15 giorni
prima della data fissata; di ciò fa fede il timbro
postale o la registrazione elettronica dell’invio.
Il Consiglio è valido in prima convocazione se sono
presenti 4/5 dei Soci Fondatori, in seconda
convocazione se è presente la metà più uno dei Soci
Fondatori.
Art. 18 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocat
a dal Presidente in via ordinaria almeno una
volta all’anno in concomitanza con le attività scie
ntifiche programmate.
L’Assemblea prende atto della data e della sede dei
congressi nazionali, delle altre attività sociali,
dei temi e delle modalità di svolgimento dei congre
ssi stessi sulla base delle proposte presentate dal
Consiglio Direttivo.
Approva il Bilancio e l’attività svolta. L’Assemble
a designa ed elegge quattro componenti del
Consiglio Direttivo. Non sono previste deleghe.
Art. 19 – La convocazione sia ordinaria che straord
inaria dell’Assemblea deve essere fatta per
iscritto al domicilio dichiarato dal Socio o al suo
indirizzo e-mail almeno 15 giorni prima della data
fissata; di ciò deve far fede il timbro postale o l
a registrazione elettronica dell’invio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se prese
nte almeno la metà dei Soci, in seconda
convocazione (che può avvenire anche nella stessa g
iornata) se è presente almeno 1/10 dei Soci.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza sempli
ce.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è costituito da se
tte membri elettivi, tre dei quali eletti ogni due
anni
a votazione palese tra i Soci Fondatori dal Consigl
io dei Soci Fondatori e quattro eletti ogni due
anni fra tutti i soci a scrutinio segreto dall’Asse
mblea dei Soci.
A parità di voti risulterà eletto i
l
candidato anagraficamente più giovane.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente O
norario, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere,
il Presidente Eletto ed il Past President.
Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente
faranno parte del consiglio direttivo a vita senza
diritto di voto
(membri permanenti del Consiglio Direttivo)
fatta salva la possibilità di essere rieletti
nelle cariche sociali.
Fa parte del Consiglio Direttivo anche il president
e della SIN, con diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in caric
a per un biennio e possono essere eletti
consecutivamente per un altro biennio. Un’ulteriore
successiva rielezione è vincolata alla non
appartenenza al Consiglio direttivo per almeno due
anni.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo collabora con la P
residenza per la completa realizzazione dei fini
istituzionali della SIN-DEM coordinando la realizza
zione delle iniziative scientifiche e culturali
concordate.
Il Consiglio Direttivo può costituire particolari C
ommissioni per specifici compiti.
Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, il riconos
cimento, il controllo e la revoca delle sezioni
Regionali ed Interregionali.
Delibera il patrocinio alle riunioni scientifiche o
rganizzate dalle sezioni Regionali ed Interregional
i.
Stabilisce l’ammontare delle quote e le modalità d
i riscossione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenir
e tramite audio-video o teleconferenza.
Le sedute sono valide qualora sia presente la metà
più uno del totale dei membri diminuita del
numero degli assenti giustificati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta
all’anno.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sempl
ice dei presenti; in caso di parità di voti prevale
la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Pr
esidente.
Art. 22 – Possono essere costituiti in seno al Cons
iglio Direttivo vari Uffici che possono essere
affidati anche ad esperti esterni per il raggiungim
ento dei fini istituzionali della SIN-DEM.
Art. 23 – La Presidenza è l’Organo esecutivo della
SIN-DEM ed è costituita dal Presidente
Onorario, dal Presidente, dal Presidente Eletto, da
l Past President, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Presidente ed il Presidente Eletto sono eletti o
gni due anni dal Consiglio dei Soci Fondatori tra i
Soci Fondatori con votazione palese. Il Segretario
ed il Tesoriere sono eletti ogni due anni
dall’assemblea dei soci fra tutti i soci. Le carich
e di Presidente e Segretario potranno essere
rinnovate, ma un nuovo mandato è consentito solo do
po una pausa di due anni.
Art. 24 – Il Presidente rappresenta ufficialmente e
giuridicamente la SIN-DEM, convoca e presiede
le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinar
ie, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che
vengano eseguite le direttive del Consiglio dei Soc
i Fondatori e le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costa
ntemente in contatto tramite il Segretario, con
Sezioni Regionali e Interregionali e con gli eventu
ali uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente d
el Presidente in carica, il Presidente Eletto ne
assume le funzioni e conclude comunque il proprio m
andato alla data prevista all’atto della sua
elezione.
Il Presidente dispone di due voti, quando i voti so
no pari.
Art. 25 – Il Segretario, oltre che curare lo svolgi
mento delle Assemblee e le sedute del Consiglio dei
Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo (delle qua
li redige i relativi verbali), mantiene uno stretto
collegamento con la Presidenza, con i membri del Co
nsiglio Direttivo e con gli eventuali uffici che
fanno capo al Consiglio Direttivo.
Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee al
la realizzazione degli scopi statutari della SIN-
DEM.
L’attività del Segretario si avvale della collabora
zione di una segreteria amministrativa affidata di
norma ad una organizzazione esterna, proposta dal S
egretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura insieme al Segretario lo schedari
o generale dei Soci, controlla il pagamento delle
quote ed amministra i beni della SIN-DEM avvalendos
i della collaborazione della Segreteria.
Art. 26 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da
tre Soci, eletti dall’Assemblea tra tutti i Soci.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per non olt
re due mandati.
Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo
su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito
alle attività espletate dai Soci ed a proposito di
controversie tra Soci, tenendo conto degli aspetti
pertinenti l’attività societaria.
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è comp
osto da tre Soci eletti dall’Assemblea tra tutti i
Soci.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per non olt
re due mandati.
Art. 28 – I Revisori dei Conti controllano la gesti
one finanziaria e riferiscono annualmente al
Consiglio dei Soci Fondatori, al Consiglio Direttiv
o ed all’Assemblea dei Soci con relazione scritta,
controfirmando altresì, approvandone la regolarità,
i bilanci consuntivi.
I Revisori dei Conti partecipano con voto consultiv
o alle sedute del Consiglio Direttivo in cui
vengono discussi i Bilanci ed a quelle in cui sia r
ichiesta la loro presenza dal Presidente.
Essi hanno diritto di far inserire a verbale le lor
o osservazioni.
Art. 29 – Tutte le controversie sociali tra i Soci
e tra questi e la SIN-DEM o i suoi Organi, saranno
sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizio
ne, alla competenza del Collegio dei Probiviri
nominati. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. Il loro giudizio sarà
presentato al Consiglio dei Soci Fondatori.